Art. 3.

      1. L'articolo 99 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 99. - (Nomina). - 1. Il segretario, che dipende funzionalmente dall'organo responsabile dell'amministrazione locale, è nominato dall'Agenzia, che lo sceglie tra i soggetti iscritti all'albo che hanno presentato apposita manifestazione di interesse per la copertura della sede, secondo una graduatoria per titoli predisposta sulla base dei curricula presentati e certificati dalla medesima Agenzia.
      2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente

 

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a quella dell'organo responsabile dell'amministrazione locale. Con la cessazione del mandato di quest'ultimo, il segretario cessa automaticamente dall'incarico, continuando a svolgere comunque le funzioni fino alla conferma ovvero alla nomina del nuovo segretario.
      3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario si intende confermato».