1. L'articolo 99 del testo unico è sostituito dal seguente:
«Art. 99. - (Nomina). - 1. Il segretario, che dipende funzionalmente dall'organo responsabile dell'amministrazione locale, è nominato dall'Agenzia, che lo sceglie tra i soggetti iscritti all'albo che hanno presentato apposita manifestazione di interesse per la copertura della sede, secondo una graduatoria per titoli predisposta sulla base dei curricula presentati e certificati dalla medesima Agenzia.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente